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Verbale di invalidità civile: riesame e atti

Lettera pronta da inviare, con i riferimenti normativi gia' inseriti. Destinatario: INPS.

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Domanda respinta, percentuale riconosciuta troppo bassa o benefici revocati dopo la revisione: chiedi il riesame e la copia degli atti prima di agire in giudizio.

La lettera va indirizzata a: INPS. PEC alla sede INPS che ha emesso il verbale. Attenzione: contro i verbali sanitari di invalidità civile il ricorso amministrativo non è ammesso — l'unica via è l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., da promuovere entro sei mesi dalla comunicazione.

La richiesta si fonda su L. 118/1971 (invalidi civili), richiamato insieme a Art. 3 L. 104/1992 (stato di handicap e connotazione di gravità) e Art. 42, comma 3, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003 (termine di sei mesi per la domanda giudiziale). Sono gli stessi riferimenti che trovi citati nel fac-simile qui sotto.

Il termine di riscontro suggerito è di 30 giorni dal ricevimento: trascorso inutilmente, la lettera costituisce la prova del tentativo di soluzione bonaria.

Cosa ti serve per compilarla

  • Numero del verbale o della domanda
  • Data di comunicazione del verbale
  • Esito contestato
  • Percentuale riconosciuta nel verbale (se indicata)
  • Patologie e limitazioni non valutate correttamente
  • Hai documentazione sanitaria non esaminata dalla commissione?
  • Sede INPS che ha emesso il verbale
  • Dettagli aggiuntivi

Sono i campi del generatore: le informazioni restano nel browser e non vengono conservate.

Cosa sapere prima di inviare

Base legale

  • L. 118/1971 (invalidi civili)
  • Art. 3 L. 104/1992 (stato di handicap e connotazione di gravità)
  • Art. 42, comma 3, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003 (termine di sei mesi per la domanda giudiziale)
  • Art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio)
  • Art. 15 Reg. UE 2016/679 (diritto di accesso ai propri dati, compresi quelli sanitari)

Come e quando inviare

PEC alla sede INPS che ha emesso il verbale. Attenzione: contro i verbali sanitari di invalidità civile il ricorso amministrativo non è ammesso — l'unica via è l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., da promuovere entro sei mesi dalla comunicazione.

Destinatario: INPS. Termine di riscontro suggerito: 30 giorni.

Il termine di decadenza per la domanda giudiziale è di sei mesi dalla comunicazione del verbale (art. 42, c. 3, D.L. 269/2003): la richiesta di riesame non lo sospende.

Cosa fare, passo per passo

  1. 1

    Istanza di riesame in autotutela e richiesta di copia degli atti alla sede INPS

    Riscontro atteso entro 30 giorni

  2. 2

    Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. davanti al Tribunale, con assistenza legale

    Entro 6 mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza

  3. 3

    Dopo il deposito della CTU: dichiarazione di dissenso entro 30 giorni e ricorso di merito nei 30 giorni successivi

Fac-simile della lettera

Questo è il modello che generiamo per questa casistica (esempio per INPS - Sede competente). Compilando il modulo, i campi tra parentesi quadre vengono sostituiti con i tuoi dati.

[NOME COGNOME]
[INDIRIZZO]
C.F.: [CODICE FISCALE]
Email: [EMAIL]

Spett.le [INPS]
[Indirizzo / PEC del destinatario]

4 agosto 2026

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME E RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI - Verbale di invalidità civile [N. VERBALE] comunicato il [DATA]

RACCOMANDATA A.R. / PEC

Spett.le [INPS],

con la presente, il/la sottoscritto/a [NOME COGNOME], nato/a a __________, residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], in qualità di richiedente di prestazioni di invalidità civile,

PREMESSO CHE:
- in data [DATA] ha ricevuto comunicazione del verbale sanitario emesso dalla sede INPS di [SEDE];
- la commissione ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella corrispondente alle patologie documentate;
- le patologie e le limitazioni funzionali non correttamente valutate sono le seguenti: [PATOLOGIE E LIMITAZIONI];
- la documentazione sanitaria era già stata prodotta e risulta agli atti del procedimento;
- ai sensi della L. 118/1971 e, per lo stato di handicap, dell'art. 3 della L. 104/1992, il riconoscimento deve fondarsi sulla valutazione complessiva delle infermità e delle loro conseguenze sulla capacità lavorativa e sull'autonomia personale;
- ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 2016/679 l'interessato ha diritto di ottenere copia dei dati che lo riguardano, ivi compresi quelli sanitari acquisiti nel procedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDE:
1. Il riesame in autotutela del verbale indicato in oggetto e la nuova valutazione della documentazione sanitaria;
2. Il rilascio di copia integrale del verbale, del referto della visita e di ogni atto del procedimento, compresa la documentazione sanitaria acquisita;
3. Il riconoscimento della percentuale di invalidità corrispondente alle infermità documentate;
4. La convocazione a nuova visita, ove ritenuta necessaria per la definizione del riesame.

Si dichiara espressamente che la presente istanza non costituisce rinuncia né acquiescenza: il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda giudiziale, previsto dall'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, decorre dalla comunicazione del verbale e non è sospeso dalla presente richiesta. Ci si riserva pertanto di promuovere l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall'art. 445-bis c.p.c. entro tale termine.

BASI GIURIDICHE:
- L. 118/1971 (invalidi civili)
- Art. 3 L. 104/1992 (stato di handicap e connotazione di gravità)
- Art. 42, comma 3, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003 (termine di sei mesi per la domanda giudiziale)
- Art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio)
- Art. 15 Reg. UE 2016/679 (diritto di accesso ai propri dati, compresi quelli sanitari)

Per quanto sopra esposto, CHIEDO FORMALMENTE che quanto sopra richiesto sia adempiuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi della normativa vigente.

In difetto, mi riservo di adire le vie legali e/o di presentare segnalazione alle Autorità competenti, con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

In attesa di Vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

4 agosto 2026

_______________________________
[NOME COGNOME]
(firma)

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Documento generato tramite imieidiritti.it
Questo documento non costituisce consulenza legale.

INPS e moduli ufficiali

  • INPS - Sede competente — PEC: dc.PremiumHRServices@postacert.inps.gov.it

Domande frequenti

A chi va inviata la lettera per verbale di invalidità civile: riesame e atti?

La lettera va indirizzata a: INPS. PEC alla sede INPS che ha emesso il verbale. Attenzione: contro i verbali sanitari di invalidità civile il ricorso amministrativo non è ammesso — l'unica via è l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., da promuovere entro sei mesi dalla comunicazione.

Quali dati servono per compilare la lettera?

Ti servono: numero del verbale o della domanda, data di comunicazione del verbale, esito contestato, percentuale riconosciuta nel verbale (se indicata), patologie e limitazioni non valutate correttamente, hai documentazione sanitaria non esaminata dalla commissione?, sede INPS che ha emesso il verbale e dettagli aggiuntivi. Sono tutti campi del generatore: le informazioni restano nel browser e non vengono conservate.

Entro quanto tempo devono rispondere?

E' consigliabile concedere un termine di 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza risposta adeguata, puoi passare al livello di escalation successivo.

Cosa fare se non rispondono o rifiutano?

Se la controparte non risponde o respinge la richiesta, puoi procedere con i passi di escalation indicati in questa pagina. Trovi il percorso passo per passo, con le autorita' competenti e i termini, nella sezione dedicata di questa pagina.

Su quali norme si basa la lettera per verbale di invalidità civile: riesame e atti?

La lettera richiama: L. 118/1971 (invalidi civili); Art. 3 L. 104/1992 (stato di handicap e connotazione di gravità); Art. 42, comma 3, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003 (termine di sei mesi per la domanda giudiziale); Art. 445-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo obbligatorio); Art. 15 Reg. UE 2016/679 (diritto di accesso ai propri dati, compresi quelli sanitari).

Quante probabilita' ci sono di ottenere un esito positivo?

Il termine di decadenza per la domanda giudiziale è di sei mesi dalla comunicazione del verbale (art. 42, c. 3, D.L. 269/2003): la richiesta di riesame non lo sospende.

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