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I tuoi diritti: Proprieta' e Usucapione

L'usucapione consente di acquistare la proprieta' di un immobile o un diritto reale attraverso un possesso continuato, pacifico, pubblico e non equivoco per un certo numero di anni. Qui trovi le lettere per interrompere il possesso altrui (se sei proprietario) o per avviare il riconoscimento dell'usucapione (se sei possessore).

I tuoi diritti principali

Usucapione ordinaria: 20 anni (art. 1158 c.c.)

Chi possiede un immobile in modo continuato, pacifico, pubblico e non equivoco per 20 anni puo' acquisirne la proprieta'. Il possesso si distingue dalla semplice detenzione (affitto, comodato): chi detiene non puo' usucapire se non compie un atto di interversione del possesso (art. 1141 c.c.).

Usucapione abbreviata: 10 o 15 anni (artt. 1159, 1159-bis c.c.)

Il termine si riduce a 10 anni se il possesso si basa su un titolo astrattamente idoneo (es. atto nullo) trascritto, in buona fede (art. 1159 c.c.). Per la piccola proprieta' rurale in Comuni montani il termine e' 15 anni (art. 1159-bis c.c.).

Interruzione del possesso (artt. 1165, 2943 c.c.)

Il proprietario puo' interrompere il decorso dell'usucapione con qualsiasi atto che costituisca in mora il possessore: diffida scritta, atto di citazione, riconoscimento della proprieta' altrui. Il termine riparte da zero dalla ricezione dell'atto interruttivo.

Mediazione obbligatoria per diritti reali

Per le controversie su diritti reali (usucapione, servitu', confini, divisione) la mediazione e' condizione di procedibilita' (art. 5 D.Lgs. 28/2010): senza il tentativo obbligatorio il tribunale non puo' decidere. L'accordo omologato e' trascrivibile nei registri immobiliari.

Titolo formale dell'usucapione

L'usucapione non opera automaticamente dopo il decorso del tempo: per ottenere un titolo opponibile ai terzi e trascrivibile occorre una sentenza del tribunale, un verbale di mediazione omologato, oppure un atto notarile di ricognizione sottoscritto dal proprietario catastale (art. 2651 c.c.).

Normativa di riferimento

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Domande frequenti

Dopo 20 anni di possesso divento automaticamente proprietario?

No. L'usucapione matura dopo 20 anni di possesso continuato, pacifico, pubblico e non equivoco, ma per avere un titolo formale opponibile ai terzi serve una sentenza del tribunale, un verbale di mediazione omologato oppure un atto notarile di ricognizione. Senza, non puoi vendere, donare, ipotecare il bene ne' iscriverlo al catasto a tuo nome.

Cosa devo fare se qualcuno sta occupando da anni un mio immobile?

Invia subito una diffida scritta via raccomandata A/R o PEC al possessore: la ricezione della diffida interrompe il decorso del termine di usucapione (art. 2943 c.c. richiamato dall'art. 1165 c.c.) e i 20 anni ripartono da zero. Se l'occupazione prosegue, valuta l'azione di rivendica (art. 948 c.c.) o, se c'e' stato spoglio, l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c., entro 1 anno).

Posso usucapire un immobile che sto affittando?

No. L'affittuario e' un detentore, non un possessore: l'uso del bene e' giustificato dal contratto e non dalla volonta' di possederlo come proprietario. Per usucapire servirebbe un'interversione del possesso (art. 1141 c.c.): un atto esterno e inequivocabile che manifesti la volonta' di possedere contro il titolare (es. rifiuto di pagare il canone rivendicando la proprieta').

L'usucapione vale anche per terreni, porzioni di immobile e servitu'?

Si. L'usucapione si applica a beni immobili, terreni, porzioni di immobile (una stanza, una cantina, un pezzo di giardino) e servitu' prediali apparenti (diritto di passaggio, acquedotto, veduta). Non si applica invece ai beni demaniali (strade, spiagge, edifici pubblici) ne' al patrimonio indisponibile dello Stato.

E' obbligatoria la mediazione prima della causa di usucapione?

Si. Per le controversie in materia di diritti reali (inclusa l'usucapione) la mediazione e' condizione di procedibilita' (art. 5 D.Lgs. 28/2010): il tribunale non puo' decidere se non e' stato esperito il tentativo obbligatorio. L'istanza si deposita presso un Organismo iscritto al Ministero della Giustizia. Se raggiunto, l'accordo omologato e' titolo esecutivo trascrivibile.

Quanto costa la procedura giudiziale di usucapione?

Indicativamente: indennita' di mediazione 200-600 EUR (in base al valore del bene), contributo unificato dal Tribunale 518 EUR in su, compenso dell'avvocato 3.000-8.000 EUR, trascrizione della sentenza 200 EUR e oltre. Totale stimato 4.000-10.000 EUR. Se si trova un accordo bonario in mediazione, i costi sono sensibilmente inferiori.

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