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I tuoi diritti per Energia e Gas

Bollette anomale, conguagli sproporzionati, contratti non richiesti: ecco i tuoi diritti e come farli valere con i fornitori di energia elettrica e gas.

I tuoi diritti principali

Risposta al reclamo entro 30 giorni

Il fornitore deve rispondere al tuo reclamo scritto entro 30 giorni solari. Se non risponde o risponde in ritardo, hai diritto a un indennizzo automatico da 25 a 75 EUR (Delibera ARERA TIQV).

Prescrizione biennale

Dal 2018, i conguagli per consumi di energia e gas non possono coprire un periodo superiore a 2 anni (prescrizione biennale, L. 205/2017). Se ricevi un conguaglio per periodi precedenti, puoi contestarlo.

Diritto di ripensamento

Se hai sottoscritto un contratto fuori dai locali commerciali o a distanza (telefono, online, porta a porta), hai 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento senza alcun costo.

Contratti non richiesti

Se sei stato trasferito a un nuovo fornitore senza il tuo consenso, hai diritto all'annullamento del contratto e al ripristino della situazione precedente, senza costi. Il nuovo fornitore deve anche rimborsarti.

Verifica del contatore

Hai diritto a richiedere la verifica del contatore se sospetti un malfunzionamento. Il distributore deve effettuarla entro 15 giorni lavorativi. Se il contatore risulta difettoso, la fatturazione viene ricalcolata.

Divieto di distacco senza preavviso

Il fornitore non può sospendere la fornitura senza inviarti una raccomandata (o PEC) con almeno 15 giorni di preavviso. In caso di reclamo pendente, la sospensione è vietata per la parte contestata.

Normativa di riferimento

  • -D.Lgs. 206/2005 — Codice del Consumo
  • -L. 481/1995 — Norme per la concorrenza nei servizi di pubblica utilità
  • -Delibera ARERA 413/2016/R/com (TIQV) — Testo integrato qualità vendita
  • -Delibera ARERA 228/2017/R/com — Contratti non richiesti
  • -L. 205/2017, art. 1, commi 4-5 — Prescrizione biennale bollette

Genera il tuo reclamo

Domande frequenti

Posso contestare un conguaglio di più di 2 anni?

Si. Dal 1 gennaio 2020 si applica la prescrizione biennale: il fornitore non può richiedere il pagamento di consumi risalenti a più di 2 anni, salvo che il ritardo nella fatturazione sia imputabile al cliente. Puoi eccepire la prescrizione nel reclamo.

Cosa faccio se ho firmato un contratto porta a porta che non volevo?

Hai 14 giorni dalla firma per esercitare il diritto di ripensamento, senza dover fornire alcuna motivazione. Invia una comunicazione scritta (PEC o raccomandata) al fornitore. Se sono passati i 14 giorni, potresti comunque contestare il contratto se c'è stato dolo o pratiche aggressive.

Il fornitore può staccarmi la luce se ho un reclamo in corso?

No. Se hai presentato un reclamo scritto, il fornitore non può sospendere la fornitura per la quota contestata fino alla risposta al reclamo. La sospensione in pendenza di reclamo è illegittima.

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