Home/Telecomunicazioni

I tuoi diritti nelle Telecomunicazioni

Operatori telefonici e provider internet: ecco cosa dice la legge e come difenderti da addebiti non dovuti, penali illegittime e servizi non richiesti.

I tuoi diritti principali

Recesso senza penali

La Legge Bersani (L. 40/2007) vieta l'applicazione di penali in caso di recesso dai contratti di telefonia. L'operatore puo' addebitare solo i costi effettivi di disattivazione, che devono essere proporzionati e giustificati.

Recesso per modifica contrattuale

Se l'operatore modifica unilateralmente le condizioni del contratto (es. aumento tariffe), hai diritto a recedere senza alcun costo entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica (art. 98-septiesdecies D.Lgs. 259/2003, come riformato dal D.Lgs. 207/2021).

Rimborso addebiti non dovuti

Hai diritto al rimborso integrale di qualsiasi importo addebitato per servizi non richiesti o non concordati, maggiorato degli interessi legali.

Blocco servizi a sovrapprezzo (VAS)

Puoi richiedere il blocco preventivo di tutti i servizi a valore aggiunto (VAS) sulla tua linea. L'operatore e' obbligato ad attivare il barring gratuito (Delibera AGCOM 10/13/CIR).

Risposta al reclamo entro 45 giorni

L'operatore e' tenuto a fornire una risposta scritta al tuo reclamo entro 45 giorni dalla ricezione. In caso contrario, hai diritto a un indennizzo automatico.

Indennizzo per disservizi

In caso di interruzione del servizio, ritardo nell'attivazione o nella portabilita', hai diritto a un indennizzo automatico stabilito dalla Carta dei Servizi dell'operatore.

Normativa di riferimento

  • -D.Lgs. 206/2005 — Codice del Consumo
  • -D.Lgs. 259/2003 — Codice delle Comunicazioni Elettroniche
  • -L. 40/2007 — Legge Bersani (divieto penali recesso)
  • -Delibera AGCOM 347/18/CONS — Regolamento indennizzi
  • -Delibera AGCOM 10/13/CIR — Servizi VAS e barring

Genera il tuo reclamo

Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare reclamo?

Per i reclami verso operatori telefonici, non esiste un termine perentorio ma e' consigliabile agire il prima possibile. Per le fatture contestate, e' buona norma reclamare entro 30 giorni dalla ricezione. Per la conciliazione AGCOM, il termine e' 12 mesi dal reclamo.

Devo per forza usare la PEC?

No, il reclamo puo' essere inviato anche tramite raccomandata A/R, fax o tramite i canali ufficiali dell'operatore (area clienti, call center con annotazione del codice reclamo). Tuttavia, la PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata ed e' gratuita se ne possiedi una.

Cosa succede se l'operatore non risponde?

Se l'operatore non risponde entro 45 giorni, hai diritto a un indennizzo automatico. Puoi inoltre avviare la procedura di conciliazione obbligatoria tramite la piattaforma ConciliaWeb di AGCOM (conciliaweb.agcom.it), che e' gratuita.

Posso sospendere il pagamento della bolletta contestata?

Puoi sospendere il pagamento della sola quota contestata (non dell'intera bolletta) comunicandolo all'operatore. L'operatore non puo' sospendere il servizio per la sola quota oggetto di reclamo.