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Broker / piattaforma non autorizzata CONSOB

Lettera pronta da inviare, con i riferimenti normativi gia' inseriti. Destinatario: Broker e CONSOB (per conoscenza).

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Hai investito denaro con un broker online o una piattaforma di trading che non è autorizzata dalla CONSOB. Il broker rifiuta il rimborso o non ti permette di prelevare. Chiedi la restituzione e segnali l'abusivismo all'autorità.

La lettera va indirizzata a: Broker e CONSOB (per conoscenza). Email o PEC al broker (se ha sede UE), con segnalazione in copia a CONSOB tramite il modulo dedicato. Per broker extra-UE l'efficacia è limitata ma la segnalazione a CONSOB può portare all'oscuramento del sito in Italia.

La richiesta si fonda su Art. 18 D.Lgs. 58/1998 — TUF (riserva di attività a soggetti autorizzati), richiamato insieme a Art. 166 D.Lgs. 58/1998 — TUF (abusivismo finanziario, reato) e Art. 23 D.Lgs. 58/1998 — TUF (forma scritta del contratto di investimento, nullità relativa). Sono gli stessi riferimenti che trovi citati nel fac-simile qui sotto.

Il termine di riscontro suggerito è di 30 giorni. Se il destinatario non risponde o respinge la richiesta, il passaggio successivo è rivolgersi a CONSOB.

Cosa ti serve per compilarla

  • Nome e sito web del broker
  • Importo totale versato (EUR)
  • Data del primo versamento
  • Metodo di pagamento usato
  • Cosa sta succedendo
  • Descrivi cosa è successo
  • Documentazione in tuo possesso

Sono i campi del generatore: le informazioni restano nel browser e non vengono conservate.

Cosa sapere prima di inviare

Base legale

  • Art. 18 D.Lgs. 58/1998 — TUF (riserva di attività a soggetti autorizzati)
  • Art. 166 D.Lgs. 58/1998 — TUF (abusivismo finanziario, reato)
  • Art. 23 D.Lgs. 58/1998 — TUF (forma scritta del contratto di investimento, nullità relativa)
  • Art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito)

Come e quando inviare

Email o PEC al broker (se ha sede UE), con segnalazione in copia a CONSOB tramite il modulo dedicato. Per broker extra-UE l'efficacia è limitata ma la segnalazione a CONSOB può portare all'oscuramento del sito in Italia.

Destinatario: Broker e CONSOB (per conoscenza). Termine di riscontro suggerito: 30 giorni.

Il rimborso diretto da broker esteri abusivi è raro. La segnalazione a CONSOB permette però l'inserimento nella lista pubblica degli abusivi e l'oscuramento del sito (art. 7-octies TUF). Per somme pagate con carta si può tentare il chargeback entro 120 giorni.

Cosa fare, passo per passo

  1. 1

    Invia diffida al broker chiedendo rimborso (raccomandata/PEC se possibile)

  2. 2

    Segnala l'abusivismo a CONSOB tramite il modulo online CONSOB

    https://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe
  3. 3

    Se hai pagato con carta, richiedi chargeback alla tua banca/emittente (entro 120 giorni)

  4. 4

    Presenta denuncia-querela alla Polizia Postale per truffa (art. 640 c.p.) e abusivismo finanziario (art. 166 TUF)

    https://www.commissariatodips.it

Fac-simile della lettera

Questo è il modello che generiamo per questa casistica (esempio per [Broker e CONSOB (per conoscenza)]). Compilando il modulo, i campi tra parentesi quadre vengono sostituiti con i tuoi dati.

[NOME COGNOME]
[INDIRIZZO]
C.F.: [CODICE FISCALE]
Email: [EMAIL]

Spett.le [Broker e CONSOB (per conoscenza)]
[Indirizzo / PEC del destinatario]

4 agosto 2026

OGGETTO: DIFFIDA E RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME - [BROKER] - Attività non autorizzata ex artt. 18 e 166 D.Lgs. 58/1998

RACCOMANDATA A.R. / PEC

Spett.le [Broker e CONSOB (per conoscenza)],

con la presente, il/la sottoscritto/a [NOME COGNOME], nato/a a __________, residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], in qualità di investitore al dettaglio,

PREMESSO CHE:
- a partire dal [DATA] ho versato a [BROKER] la somma complessiva di € [IMPORTO], mediante altro strumento di pagamento;
- la posizione non viene gestita secondo quanto pattuito;
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 58/1998 l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati, e l'art. 166 del medesimo decreto sanziona penalmente l'esercizio abusivo di tali attività;
- ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 58/1998 i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento sono redatti per iscritto a pena di nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente;
- ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto pagato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDO:
1. La restituzione integrale della somma di € [IMPORTO], maggiorata degli interessi legali dalla data dei singoli versamenti;
2. L'immediato sblocco delle richieste di prelievo e la trasmissione dell'estratto completo delle operazioni eseguite sul conto;
3. La prova documentale dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento e degli estremi dell'iscrizione nei registri dell'autorità di vigilanza competente;
4. La copia del contratto quadro sottoscritto e della documentazione informativa consegnata prima dell'operazione.

Copia della presente è trasmessa alla CONSOB per le valutazioni di competenza in materia di abusivismo finanziario. Mi riservo di sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e di richiedere alla banca o all'emittente della carta l'attivazione delle procedure di storno previste.

BASI GIURIDICHE:
- Art. 18 D.Lgs. 58/1998 — TUF (riserva di attività a soggetti autorizzati)
- Art. 166 D.Lgs. 58/1998 — TUF (abusivismo finanziario, reato)
- Art. 23 D.Lgs. 58/1998 — TUF (forma scritta del contratto di investimento, nullità relativa)
- Art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito)

Per quanto sopra esposto, CHIEDO FORMALMENTE che quanto sopra richiesto sia adempiuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi della normativa vigente.

In difetto, mi riservo di adire le vie legali e/o di presentare segnalazione alle Autorità competenti (CONSOB), con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

In attesa di Vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

4 agosto 2026

_______________________________
[NOME COGNOME]
(firma)

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Documento generato tramite imieidiritti.it
Questo documento non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

A chi va inviata la lettera per broker / piattaforma non autorizzata CONSOB?

La lettera va indirizzata a: Broker e CONSOB (per conoscenza). Email o PEC al broker (se ha sede UE), con segnalazione in copia a CONSOB tramite il modulo dedicato. Per broker extra-UE l'efficacia è limitata ma la segnalazione a CONSOB può portare all'oscuramento del sito in Italia.

Quali dati servono per compilare la lettera?

Ti servono: nome e sito web del broker, importo totale versato (EUR), data del primo versamento, metodo di pagamento usato, cosa sta succedendo, descrivi cosa è successo e documentazione in tuo possesso. Sono tutti campi del generatore: le informazioni restano nel browser e non vengono conservate.

Entro quanto tempo devono rispondere?

E' consigliabile concedere un termine di 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza risposta adeguata, puoi passare al livello di escalation successivo.

Cosa fare se non rispondono o rifiutano?

Se la controparte non risponde o respinge la richiesta, puoi rivolgerti a CONSOB. Trovi il percorso passo per passo, con le autorita' competenti e i termini, nella sezione dedicata di questa pagina.

Su quali norme si basa la lettera per broker / piattaforma non autorizzata CONSOB?

La lettera richiama: Art. 18 D.Lgs. 58/1998 — TUF (riserva di attività a soggetti autorizzati); Art. 166 D.Lgs. 58/1998 — TUF (abusivismo finanziario, reato); Art. 23 D.Lgs. 58/1998 — TUF (forma scritta del contratto di investimento, nullità relativa); Art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito).

Quante probabilita' ci sono di ottenere un esito positivo?

Il rimborso diretto da broker esteri abusivi è raro. La segnalazione a CONSOB permette però l'inserimento nella lista pubblica degli abusivi e l'oscuramento del sito (art. 7-octies TUF). Per somme pagate con carta si può tentare il chargeback entro 120 giorni.

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