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Errore medico in studio / ambulatorio privato

Lettera pronta da inviare, con i riferimenti normativi gia' inseriti. Destinatario: Struttura sanitaria e professionista.

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Hai subito un danno a seguito di una prestazione sanitaria eseguita in uno studio o ambulatorio privato. Chiedi il risarcimento al professionista e/o alla struttura ai sensi della L. 24/2017 (Gelli-Bianco).

La lettera va indirizzata a: Struttura sanitaria e professionista. PEC o raccomandata A/R a struttura e medico. IMPORTANTE: la L. 24/2017 impone come condizione di procedibilità la mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) o in alternativa l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. prima di adire il giudice.

La richiesta si fonda su L. 24/2017 (Gelli-Bianco, sicurezza delle cure e responsabilità professionale), richiamato insieme a Art. 7 L. 24/2017 (responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico dipendente) e Art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale della struttura). Sono gli stessi riferimenti che trovi citati nel fac-simile qui sotto.

Il termine di riscontro suggerito è di 60 giorni. Se il destinatario non risponde o respinge la richiesta, il passaggio successivo è rivolgersi a FNOMCeO.

Cosa ti serve per compilarla

  • Nome della struttura / professionista
  • Tipo di prestazione
  • Data della prestazione
  • Danno subito
  • Certificazioni mediche successive
  • Importo del risarcimento richiesto (EUR)

Sono i campi del generatore: le informazioni restano nel browser e non vengono conservate.

Cosa sapere prima di inviare

Base legale

  • L. 24/2017 (Gelli-Bianco, sicurezza delle cure e responsabilità professionale)
  • Art. 7 L. 24/2017 (responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico dipendente)
  • Art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale della struttura)
  • Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale del medico libero professionista non legato alla struttura)
  • Art. 2236 c.c. (responsabilità del professionista — prestazioni di speciale difficoltà)
  • Art. 696-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo, condizione di procedibilità)

Come e quando inviare

PEC o raccomandata A/R a struttura e medico. IMPORTANTE: la L. 24/2017 impone come condizione di procedibilità la mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) o in alternativa l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. prima di adire il giudice.

Destinatario: Struttura sanitaria e professionista. Termine di riscontro suggerito: 60 giorni.

Le cause sanitarie richiedono sempre una perizia medico-legale. L'ATP obbligatorio spinge spesso le parti alla conciliazione. Termine di prescrizione: 10 anni per responsabilità contrattuale struttura, 5 anni per responsabilità extracontrattuale medico.

Cosa fare, passo per passo

  1. 1

    Raccogli documentazione sanitaria (cartella clinica, consenso informato, referti)

  2. 2

    Invia diffida alla struttura e al medico chiedendo risarcimento

  3. 3

    Avvia mediazione obbligatoria o Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. (condizione di procedibilità ex L. 24/2017)

  4. 4

    Segnalazione all'Ordine dei Medici territoriale FNOMCeO

    https://portale.fnomceo.it
  5. 5

    Causa davanti al Tribunale se le procedure conciliative non hanno esito

Fac-simile della lettera

Questo è il modello che generiamo per questa casistica (esempio per [Struttura sanitaria e professionista]). Compilando il modulo, i campi tra parentesi quadre vengono sostituiti con i tuoi dati.

[NOME COGNOME]
[INDIRIZZO]
C.F.: [CODICE FISCALE]
Email: [EMAIL]

Spett.le [Struttura sanitaria e professionista]
[Indirizzo / PEC del destinatario]

4 agosto 2026

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PRESTAZIONE SANITARIA ex L. 24/2017 - Prestazione del [DATA]

RACCOMANDATA A.R. / PEC

Spett.le [Struttura sanitaria e professionista],

con la presente, il/la sottoscritto/a [NOME COGNOME], nato/a a __________, residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], in qualità di paziente,

PREMESSO CHE:
- in data [DATA] mi sono sottoposto/a, presso [STRUTTURA / PROFESSIONISTA], alla seguente prestazione: [PRESTAZIONE];
- a seguito della prestazione ho riportato quanto segue: [DANNO SUBITO];
- il danno è documentato dalle seguenti certificazioni: [CERTIFICAZIONI MEDICHE];
- il danno è quantificato, allo stato, in € [IMPORTO], salva diversa determinazione in sede medico-legale;
- ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017 la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose degli operatori di cui si avvale, mentre l'esercente la professione sanitaria che non abbia agito in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDO:
1. Il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € [IMPORTO], con riserva di integrare la richiesta all'esito degli accertamenti medico-legali;
2. La comunicazione degli estremi della polizza assicurativa che copre la responsabilità civile della struttura e del professionista, con l'apertura della relativa posizione di sinistro;
3. La consegna di copia integrale della documentazione sanitaria, compresi consensi informati, referti, cartella e immagini diagnostiche;
4. La convocazione per un incontro finalizzato alla definizione bonaria della vicenda.

Si avverte che, in mancanza di definizione bonaria, sarà attivato il procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., che costituisce condizione di procedibilità della domanda risarcitoria.

BASI GIURIDICHE:
- L. 24/2017 (Gelli-Bianco, sicurezza delle cure e responsabilità professionale)
- Art. 7 L. 24/2017 (responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico dipendente)
- Art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale della struttura)
- Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale del medico libero professionista non legato alla struttura)
- Art. 2236 c.c. (responsabilità del professionista — prestazioni di speciale difficoltà)
- Art. 696-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo, condizione di procedibilità)

Per quanto sopra esposto, CHIEDO FORMALMENTE che quanto sopra richiesto sia adempiuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi della normativa vigente.

In difetto, mi riservo di adire le vie legali e/o di presentare segnalazione alle Autorità competenti (FNOMCeO), con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

In attesa di Vostro cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

4 agosto 2026

_______________________________
[NOME COGNOME]
(firma)

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Documento generato tramite imieidiritti.it
Questo documento non costituisce consulenza legale.

Domande frequenti

A chi va inviata la lettera per errore medico in studio / ambulatorio privato?

La lettera va indirizzata a: Struttura sanitaria e professionista. PEC o raccomandata A/R a struttura e medico. IMPORTANTE: la L. 24/2017 impone come condizione di procedibilità la mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) o in alternativa l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. prima di adire il giudice.

Quali dati servono per compilare la lettera?

Ti servono: nome della struttura / professionista, tipo di prestazione, data della prestazione, danno subito, certificazioni mediche successive e importo del risarcimento richiesto (EUR). Sono tutti campi del generatore: le informazioni restano nel browser e non vengono conservate.

Entro quanto tempo devono rispondere?

E' consigliabile concedere un termine di 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza risposta adeguata, puoi passare al livello di escalation successivo.

Cosa fare se non rispondono o rifiutano?

Se la controparte non risponde o respinge la richiesta, puoi rivolgerti a FNOMCeO. Trovi il percorso passo per passo, con le autorita' competenti e i termini, nella sezione dedicata di questa pagina.

Su quali norme si basa la lettera per errore medico in studio / ambulatorio privato?

La lettera richiama: L. 24/2017 (Gelli-Bianco, sicurezza delle cure e responsabilità professionale); Art. 7 L. 24/2017 (responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico dipendente); Art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale della struttura); Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale del medico libero professionista non legato alla struttura); Art. 2236 c.c. (responsabilità del professionista — prestazioni di speciale difficoltà); Art. 696-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo, condizione di procedibilità).

Quante probabilita' ci sono di ottenere un esito positivo?

Le cause sanitarie richiedono sempre una perizia medico-legale. L'ATP obbligatorio spinge spesso le parti alla conciliazione. Termine di prescrizione: 10 anni per responsabilità contrattuale struttura, 5 anni per responsabilità extracontrattuale medico.

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